Cosa succede agli embrioni crioconservati?

Vitrificación Ovolearning

Grazie ai progressi compiuti nel mondo della criobiologia e della riproduzione assistita, le banche degli embrioni sono oggi una realtà. In passato, era comune utilizzare più di un embrione in un trasferimento, con il risultato che non rimaneva quasi nessun embrione. Oggi questa pratica ha subito una svolta di 180 gradi grazie al miglioramento dei protocolli, delle tecniche di vetrificazione e delle condizioni di laboratorio nelle cliniche specializzate nella riproduzione assistita. Oggi abbiamo bisogno in media solo di due embrioni per trasferimento e di conseguenza ci troviamo con un eccesso di embrioni, il che ha portato i centri a trovarsi con un eccesso di embrioni crioconservati.

La prima nascita in tutto il mondo dopo la crioconservazione e lo scongelamento degli embrioni risale al 1983, ma solo nel 2009 la tecnica della vitrificazione ha iniziato a essere utilizzata in Spagna. Tuttavia, nel 2006 è stata approvata la legge 14/2006, che attualmente regola il funzionamento e l’amministrazione di queste banche.

Questa legge (14/2006) stabilisce che l’uso di ovociti e tessuti ovarici crioconservati richiede l’autorizzazione preventiva dell’autorità sanitaria competente e che possono essere utilizzati quando le condizioni mediche lo consentono. I pre-embrioni rimasti dall’applicazione delle tecniche di fecondazione in vitro (FIV) che non vengono trasferiti alla donna in un ciclo riproduttivo possono essere crioconservati in banche autorizzate a questo scopo.

Questa conservazione può essere prolungata fino a quando il personale medico, con il parere favorevole di specialisti indipendenti esterni al centro corrispondente, non ritiene che il ricevente non soddisfi i requisiti clinicamente adeguati per la pratica della tecnica di riproduzione assistita. Questi pre-embrioni possono anche essere donati dai pazienti stessi alla clinica per scopi riproduttivi, per altri pazienti che hanno problemi di fertilità e non sono in grado di produrre embrioni o per la ricerca; questo è noto come adozione di embrioni.

L’uso di questi pre-embrioni, sperma o ovociti richiede un consenso informato debitamente certificato. Nel caso di preembrioni, almeno ogni due anni, la coppia o la donna genitore deve essere invitata a rinnovare o modificare il consenso precedentemente firmato. Se per due rinnovi consecutivi non è possibile ottenere la firma della donna o del partner genitore, i pre-embrioni restano a disposizione dei centri in cui vengono crioconservati, che possono utilizzarli per uno qualsiasi dei suddetti scopi, mantenendo i requisiti stabiliti di riservatezza e anonimato, nonché la gratuità e l’assenza di scopo di lucro.

La legge stabilisce inoltre che i centri di procreazione assistita che procedono alla crioconservazione di gameti o pre-embrioni umani devono avere una assicurazione o garanzia finanziaria garantire la loro solvibilità per risarcire finanziariamente le coppie in caso di incidente che influisca sulla crioconservazione, a condizione che siano state rispettate le procedure e le scadenze per il rinnovo del consenso informato. (Art.11,7 Legge 14/2006).

Gli embrioni in banca non devono rimanere crioconservati a tempo indeterminato. Di seguito presenteremo le alternative che esistono per l’utilizzo di questi embrioni congelati:

a) Uso da parte della donna stessa o del suo coniuge. La Legge 14/2006 stabilisce che l’età massima di mantenimento è determinata dalle capacità ginecologiche della paziente. Inoltre, occorre tenere presente che le cliniche di solito fissano un limite di età etico.

b) Donazione a scopo riproduttivo. Secondo la legge, l’età massima dei donatori è fissata a 35 anni per le donne e a 50 anni per gli uomini. Inoltre, si stabilisce che devono soddisfare una serie di requisiti fisici e psicologici per essere idonei alla donazione. La legge stabilisce anche che non ci possono essere più di 6 nati vivi per donatore.

c) Donazione a scopo di ricerca. Per essere utilizzato a questo scopo, deve esistere un progetto approvato dai comitati etici del centro stesso, del Ministero dell’Istruzione e della Scienza e del CNRHA (Comitato Nazionale per la Riproduzione Umana Assistita, anch’esso creato da questa legge) e deve soddisfare determinati requisiti:

– Tale ricerca deve essere conforme ai principi etici e al regime giuridico applicabile e deve soddisfare i principi di pertinenza, fattibilità e adeguatezza del gruppo di ricerca e dell’istituzione in cui si svolgerà la ricerca.

– Deve basarsi su un progetto di ricerca autorizzato dall’autorità statale o regionale competente, con una relazione favorevole della Commissione di garanzia per la donazione e l’uso di cellule e tessuti umani.

(d) la cessazione della loro detenzione per nessun altro uso. Questo vale solo dopo la scadenza del periodo massimo di conservazione previsto dalla legge.

Juan Sandubete Embriologo
Juan Sandubete Embriologo

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